mercoledì 2 dicembre 2009
ANCHE CHI NON CONTROLLA E' ORA PUNIBILE DALLA CORTE DEI CONTI
La Procura Generale della Corte dei conti ha elaborato nuove
direttive per dare corso alle denunce di danno erariale.
La Procura generale della Corte dei conti ha recentemente elaborato una nota
interpretativa nella quale sono descritte le casistiche, le modalità, i presupposti in base ai quali dare corso alle denunce ai Procuratori regionali presso le sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti; il documento è disponibile presso il
sito della Corte dei conti sotto la voce “attività della Procura generale”. Questo
documento, di grande interesse, sostituisce integralmente un documento avente lo
stesso oggetto elaborato nel febbraio del 1998; questa nota interpretativa si è resa
necessaria a seguito dell’ampliamento dei confini della giurisdizione contabile
avvenuto a seguito sia di pronunce della Corte di cassazione, sia a seguito di
interventi legislativi. Si ricorda, infatti, che la Corte di cassazione ha affermato la competenza del giudice contabile non solo sulla responsabilità di amministratori o
dipendenti per danni causati alla Pubblica amministrazione, ma anche per danni
causati ad enti pubblici economici ed a società a partecipazione pubblica.
Il Procuratore generale che sottoscrive il suddetto documento, raccomanda alle
autorità destinatarie (Ministri, Presidenti di Giunte regionali, Presidenti di
amministrazioni Provinciali, Sindaci, ecc) di curarne la comunicazione ai titolari
degli uffici tenuti ai relativi adempimenti; in particolare, con riferimento ai Sindaci, si precisa che essi dovranno fare in modo che ne abbiano notizia i dirigenti, i collegi dei revisori, gli organi del controllo interno, le aziende ed istituzioni dipendenti, nonché i presidenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali.
Soggetti tenuti all’obbligo della denuncia
Per gli enti locali, così come precisato dagli articoli 93 e 239 del Tuel, l’obbligo della denuncia si riferisce ad amministratori, dirigenti e revisori che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di un rapporto specifico, di fatti che diano luogo a danni provenienti da violazioni degli obblighi di servizio.
La nota afferma che la denuncia dei fatti dannosi costituisce il presupposto essenziale per l’attivazione del sistema giurisdizionale diretto all’accertamento di responsabilità amministrative; pertanto, è un atto dovuto, anche tenuto conto che l’articolo 1, comma 3, della legge 20/1994, chiama a rispondere del danno erariale anche coloro che, con l’avere “omesso o ritardato la denuncia”, abbiano determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento. La nota precisa che, in particolare, l’obbligo alle denuncia riguarda i soggetti che sono competenti della regolarità 2 amministrativa e contabile dell’azione amministrativa. Sono invece esentati dall’obbligo in questione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Dlgs. 286/1999, gli addetti al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti ed al controllo strategico. Ciò non esclude che l’obbligo di denuncia di danno erariale rimane in capo a coloro che (amministratori, dirigenti, revisori), sono destinatari delle relazioni elaborate da coloro che svolgono le suddette tipologie di controllo.
Sempre con riferimento all’obbligo di denuncia, il documento richiama anche
l’articolo 23, comma 5, della legge 289/2002, che stabilisce che, in ogni caso, i
provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, debbono essere trasmessi
alla competente Procura della Corte dei conti.
Con riferimento alle società per azioni a partecipazione pubblica, l’obbligo della
denuncia fa capo al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale.
Presupposti, contenuto e tempi delle denunce.
Il presupposto perché sorga l’obbligo di denuncia è il verificarsi di un fatto dannoso per la finanza pubblica; questo obbligo è legato alla conoscenza o alla possibilità di conoscenza di questi fatti dannosi, attraverso l’uso della ordinaria diligenza professionale, che è connessa alla qualifica ed alle funzioni che concretamente vengono espletate da quel determinato soggetto.
La nota precisa che per fatto dannoso non si deve intendere solo quello derivante da
un comportamento illecito, ma quello che coincida anche con l’effettivo pregiudizio
del patrimonio dell’amministrazione, sotto il profilo del danno emergente o del lucro
cessante, ovvero, con la lesione del bene immagine di cui è titolare l’amministrazione danneggiata, nel caso di danno non patrimoniale.
Il documento ricorda che, per coloro che sono soggetti all’obbligo della denuncia, la
norma prevede che il contenuto della medesima deve comprendere “tutti gli elementi
raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni”, e cioè:
l’indicazione del fatto dannoso, l’importo del presunto danno subito
dall’amministrazione ed eventualmente l’indicazione nominativa di coloro cui possa
essere presuntivamente imputato l’evento lesivo.
La denuncia deve essere immediata e documentata; cioè, deve avvenire
tempestivamente (infatti si ricorda che anche la ritardata denuncia è equiparata alla
omessa denuncia nel caso che ad essa consegua la prescrizione) e deve contenere
tutti gli elementi necessari per consentire alle Procure, ove ne ricorrano gli estremi, l’avvio delle iniziative di competenza.
Attività in capo agli enti che hanno rilevato i fatti dannosi.
La nota della Procura Generale della Corte dei conti, chiarisce anche che l’avere
adempiuto, con tempestività e completezza, all’obbligo di denuncia, non fa venire
meno in capo alle singole amministrazioni, i poteri che ad esse competono in
relazione ai fatti emersi. In particolare, si richiama la facoltà di “costituire in mora”, 3 mediante intimazione o richiesta scritta ai sensi degli articolo 1219 e 2943del codice civile, i responsabili del danno, al fine di interrompere la decorrenza del termine di prescrizione; l’amministrazione, inoltre, in attesa che si definisca il procedimento presso il giudice contabile, ha il potere di assumere proprie iniziative per conseguire la refusione del danno. Queste azioni dovranno essere comunicate alla Procura della Corte dei conti; così pure, tutti i fatti nuovi di cui venga a conoscenza l’amministrazione, che attengano i fatti denunciati, dovranno essere segnalati al giudice contabile.
domenica 22 novembre 2009
STRADE...CD-ROM...e MOROSI..NON MOROSI..(esenti e non esenti) - E' ORA DI CHIARIMENTI!!!!!
sabato 7 novembre 2009
DIRITTO D'ACCESSO PER I CONSIGLIERI COMUNALI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI TORINO - sentenza 31 luglio 2009 numero 2128
2.- Il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del comune assume un connotato particolare, in quanto finalizzato al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al consiglio comunale, con la conseguenza che sul consigliere comunale non grava alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle e conoscerle. Unico limite, discendente peraltro da comuni canoni di proporzionalità e ragionevolezza è stato condivisibilmente rinvenuto nella formalità, minima, dell'esatta indicazione dei documenti richiesti, dei quali, ancorché non sia necessaria la menzione degli estremi identificativi precisi, occorre peraltro fornire almeno gli elementi identificativi.
3.- Il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico.
4.- Secondo la ratio dell'art. 43 del T.U.E.L., il diritto d'accesso ivi scolpito, "essendo riferito all'espletamento del mandato, investe l'esercizio del "munus" in tutte le sue potenziali implicazioni per consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale. Il diritto di accesso è stato, infatti, attribuito ai consiglieri comunali per "tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato" e, quindi, per tutte le notizie ed informazioni ritenute utili, senza alcuna limitazione. Dal termine "utili" contenuto nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del mandato".
N. 2128/2009 Reg. Sent.
N. 797 Reg. Gen.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
mercoledì 7 ottobre 2009
sabato 29 agosto 2009
martedì 9 giugno 2009
lunedì 1 giugno 2009
STATUTO DEL CONTRIBUENTE.
''Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente''
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000Art. 1. (Principi generali) 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo' essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai princi'pi dettati dalla presente legge.Art. 2. (Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie) 1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.Art. 4.(Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria) 1. Non si puo' disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi ne' prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.Art. 5. (Informazione del contribuente) 1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresi' assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonche' ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.Art. 6. (Conoscenza degli atti e semplificazione) 1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalita' idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli.4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita' del soggetto interessato dalla azione amministrativa.5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.Art. 7. (Chiarezza e motivazione degli atti) 1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;b) l'organo o l'autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;c) le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.Art. 8. (Tutela dell'integrita' patrimoniale) 1. L'obbligazione tributaria puo' essere estinta anche per compensazione.2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire ne' prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.4. L'amministrazione finanziaria e' tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non puo' eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non e' previsto.Art. 9. (Rimessione in termini) 1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari e' impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto e' adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.Art. 10. (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullita' del contratto.Art. 11. (Interpello del contribuente) 1. Ciascun contribuente puo' inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformita' dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, e' nullo.3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria puo' rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.Art. 12. (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) 1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attivita' e con modalita' tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta' di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche' dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita' dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalita' non conformi alla legge, puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.Art. 13. (Garante del contribuente) 1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome e' istituito il Garante del contribuente.2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, e' organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione e' compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attivita' di servizio;b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza;c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed e' rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nell'ambito delle categorie di cui alla lettera c) del comma 2.4. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso e' istituito.6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarita', scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attivita' svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonche' agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalita' dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al pubblico.9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonche' al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le relative soluzioni.13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.Art. 14. (Contribuenti non residenti) 1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalita' di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonche' agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalita' di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.Art. 15. (Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie) 1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attivita' del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.Art. 16. (Coordinamento normativo) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la coerenza con i princi'pi desumibili dalle disposizioni della presente legge.2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.Art. 17. (Concessionari della riscossione) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.Art. 18. (Disposizioni di attuazione) 1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.2. Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i componenti del Garante del contribuente di cui all'articolo 13.Art. 19. (Attuazione del diritto di interpello del contribuente) 1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operativita' delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge.2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministro delle finanze e' altresi' autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.Art. 20. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, valutati in lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, determinati nel limite massimo di lire 14 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Art. 21. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
giovedì 21 maggio 2009
art.37.Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
a. agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati.
b. ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c. al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
d. nei tratti di strade non di proprieta' del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica e' di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti. 2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua ital
Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica e' ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalita' stabilite nel regolamento, al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito.
Art.37 . Regolamento di Attuazione
Art. 74 (Art. 37 Cod. str.)
(Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica)
1. Il ricorso, previsto dall'articolo 37, comma 3, del Codice, e' proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso e' notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del Codice.
2. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente puo' deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L'esecuzione provvisoria e' comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici.
3. Il ricorso e' deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal ministro dei Lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione e' comunicata dal ministro al ricorrente e all'ente competente, che e' tenuto a conformarsi ad essa.
sabato 9 maggio 2009
CHI DEVE PAGARE L'ICI.
ovvero dal titolare di diritto reale quale l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi od il diritto di
superficie, sugli stessi immobili.
E’ altresì dovuta dal locatario di immobili concessi in locazione finanziaria e dal
concessionario per le concessioni su aree demaniali.
Perchè si deve pagare ?
L’articolo 1 (uno) della legge 504 del 30.12.1992 che ha istituito l’Imposta Comunale sugli
Immobili, afferma che il presupposto dell’imposta, è il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
L’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei
quali si è protratto il possesso.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato al Comune nel quale l’immobile insiste
interamente o prevalentemente.
Come si calcola l’imposta ?
L’imposta è calcolata applicando alla base imponibile l’aliquota stabilita dal Comune con
apposita deliberazione. La base imponibile è calcolata come segue:
· fabbricati iscritti in catasto: il valore è costituito dal prodotto che si ottiene
moltiplicando l’ammontare della rendita risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell’anno di imposizione, per i seguenti moltiplicatori:
o 100 categorie catastali del gruppo ‘A’ (ad eccezione della A/10) e categorie
catastali del gruppo ‘C’ (ad eccezione della C/1);
o 140 categorie catastali del gruppo ‘B’;
o 50 categoria catastale ‘A/10’ e categorie catastali del gruppo ‘D’;
o 34 categoria catastale ‘C/1’.
· fabbricati classificabili nel gruppo catastale ‘D’ non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: il valore
determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare (se successiva alla data di
acquisizione), secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, articolo 7,
D.L. 11.07.1992 n. 333, convertito in legge in data 08.08.1992 n. 359.
· aree fabbricabili: il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno di imposizione. In genere i Comuni hanno stabilito valori unitari di
riferimento da utilizzarsi nella determinazione del valore imponibile.
· terreni agricoli: il valore è costituito da quello che risulta applicando, all’ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque).
Nota Bene: - Dall’anno 1997 le rendite catastali, ai fini dell’applicazione dell’imposta ICI,
debbono essere ulteriormente rivalutate, una-tantum, con i seguenti coefficienti:
· 5 % - rendite catastali riferite a fabbricati urbani;
· 25 % - reddito dominicale per terreni agricoli.
Quando si deve pagare ?
L’imposta, per l’anno in corso, può essere versata con le seguenti modalità:
· versamento in due rate:
la prima rata (acconto), pari al 50% dell’imposta dovuta e calcolata sulla base
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, deve essere
versata entro il 16 giugno.
la seconda rata (saldo), differenza tra l’imposta dovuta calcolata sulla base delle
aliquote e delle detrazioni dell’anno in corso e quella versata come acconto, deve
essere versata dal 1° al 16 dicembre.
· versamento unico, intera imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle
detrazioni dell’anno in corso, da effettuare entro il 16 giugno.
Il figlio minorenne deve pagare l’I.C.I. ?
Quando il minorenne è soggetto passivo ai fini dell’ICI è tenuto al versamento dell’imposta.
In questo caso i genitori (il genitore o chi ne ha la patria potestà) debbono effettuare i
versamenti in nome e per conto del minorenne.
Come si calcola la base imponibile per un fabbricato non ultimato ?
Il fabbricato in corso di costruzione – o nel quale si stanno eseguendo interventi edilizi di
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica
- è assoggettato all’imposta (per una finzione giuridica) sulla base del valore dell’area e
senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.
Dalla data di ultimazione dei lavori (o dalla data di utilizzo dell’immobile), l’imposta è
calcolata in base alla rendita catastale definitiva dell’unità immobiliare.
Assegnazione, in una causa di separazione, dell’alloggio ad uno solo dei coniugi, chi paga
l’I.C.I. ?
In una causa di separazione, l’alloggio di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnato in
godimento ad uno solo dei coniugi. L’I.C.I. è comunque dovuta da entrambi i coniugi (per le
rispettive quote di comproprietà) in quanto la sentenza non genera un diritto reale (ed in
questo caso l’imposta sarebbe dovuta dal titolare del diritto) ma un atipico diritto personale
di godimento.
Un immobile abusivo deve essere assoggetto ad ICI ?
La legge dell’ICI privilegia lo stato di fatto rispetto allo stato di diritto, ciò significa che sono
assoggettati all’imposta, e quindi devono pagare l’ICI, anche i fabbricati costruiti
abusivamente.
Chi può utilizzare la detrazione per abitazione principale ?
La detrazione per l’abitazione principale spetta al soggetto che utilizza l’unità immobiliare
come tale.
In caso di più soggetti comproprietari (anche con quote di proprietà diverse tra di loro) che
utilizzano l’immobile come abitazione principale, la detrazione, spetta a tutti coloro che ne
hanno il possesso ripartita in quote uguali tra gli stessi (esempio: detrazione di € 103,29 da
ripartire su tre soggetti che utilizzano l’immobile – ciascuno di loro detrae la somma di €
34,43).
Il comproprietario che non utilizza l’alloggio può utilizzare l’aliquota ridotta ?
Il comproprietario che non utilizza l’alloggio deve calcolare l’imposta applicando l’aliquota
ordinaria.
lunedì 30 marzo 2009
E' IMPORTANTE SAPERE CHE...........
Il Consorzio Stradale è l'Ente Locale Autonomo, istituito in conformità alle norme del Decreto Luogotenenziale n° 1446 del 1 settembre 1918 - tutt'ora vigente; si occupa della manutenzione delle sedi stradali e gestione dei relativi servizi Tecnico Amministrativi esistenti nel territorio consorziato.
Come si fa a costituire un Consorzio Stradale?
Il Consorzio Stradale può essere istituito anche con un atto notarile, in tal caso sono vincolati alle norme statutarie i soli aderenti (le firme di adesione devono essere autenticate dal notaio).
Il Consorzio Stradale Obbligatorio istituito ai sensi del D.L.L. 1446/18 viene invece costituito con spese molto più contenute, con una delibera del Consiglio Comunale, su domanda conforme alle disposizioni di almeno 1/3 degli interessati e predisposizione di talune documentazioni prescritte dalle norme. In questo caso il Consorzio vincola alla partecipazione tutti i proprietari di immobili ricadenti nel perimetro territoriale consorziato, siano essi favorevoli o no. Il Comune può (e spesso lo fa) può istituire d'Ufficio un Consorzio Stradale fino a quando ne stabilisca un interesse ed un uso pubblico.
Qualora si viene a determinare un uso pubblico delle vie consortili, il Comune sarà obbligato a partecipare alle spese consortili in misura variabile dal 20% al 50% del bilancio ed in relazione all'importanza della strada.
Perchè ricevo una cartella esattoriale per pagare il Consorzio Stradale?
I Consorzi Stradali istituiti ai sensi del D.L.L. 1446/18 riscuotono i contributi nei modi e con i privilegi delle imposte dirette. Vale a dire che se i vari statuti non dispongono altrimenti, il Consorzio non si deve occupare di "rincorrere" gli utenti per ottenere il pagamento delle quote stabilite dall'assemblea, ma una volta compilato e calcolato il ruolo, trasferisce all'Esattoria il compito di riscuotere i contributi tramite cartelle; le somme incassate vengono versate direttamente sul conto del Consorzio a termini di legge.
Perchè i pagamenti non arrivano all'indirizzo che ho comunicato al Consorzio?
La nuova legge sulla riscossione dei tributi affidata alle Esattorie comunali prevede la intestazione nelle cartelle al primo proprietario ed al suo domicilio fiscale e cioè all'indirizzo registrato all'anagrafe tributaria collegato al codice fiscale del contribuente.
Spesso il domicilio effettivo dell'utente è differente da quello fiscale, e perciò si creano le disfunzioni lamentate.
Come si calcola la quota consortile?
Ogni statuto contiene i criteri di ripartizione delle spese basati prevalentemente sulle caratteristiche della proprietà, e cioè la superficie del lotto, la cubatura o vani realizzati, l'uso abitativo o commerciale della proprietà, il fronte stradale, ecc.
La somma stabilita dall'assemblea viene quindi ripartita, con le percentuali previste nello statuto, fra tutti gli utenti in relazione alle consistenze della proprietà dei singoli proprietari.
Ho venduto la proprietà, ma seguitano ad arrivare corrispondenze e quote da pagare. come faccio per cancellarmi dal Consorzio?
E' sufficiente scrivere presso l'amministrazione del Consorzio allegando la copia dell'atto di compra-vendita o una dichiarazione sostitutiva contenente tutti i dati relativi all'atto, alla indicazione catastale, alla consistenza immobiliare ed ai dati relativi ai nuovi proprietari, chiedendo al Consorzio di effettuare la variazione. Tale variazione potrà essere operativa solo nei ruoli successivi non ancora in esazione.
Ho comperato un lotto e/o appartamento nel Consorzio che devo fare?
Qualora non lo avesse fatto il venditore, dovrà comunicarlo al Consorzio nelle modalità indicate nella risposta al quesito precedente a questo.
E' vero che posso detrarre il contributo pagato al Consorzio dalla dichiarazione dei redditi?
Si, trattandosi di un Consorzio Obbligatorio ai sensi e per effetto del d.p.r. n° 597 del 29.09.1973 il contributo è detraibile fiscalmente.
I miei vicini dicono di non pagare il Consorzio e' possibile? perchè invece io devo pagare?
Innanzitutto è possibile che i suoi vicini ricevano le cartelle ed abbiano deciso di non volerle pagare, in tal caso l'esattoria a tempo debito si attiverà attribuendo loro gli interessi, more e spese.
E' anche probabile che i vicini non ricevono le cartelle perchè queste sono recapitate al loro domicilio fiscale non aggiornato rispetto a quello dove risiedono. In tal caso l'Esattoria procede con gli accertamenti con l'attribuzione degli interessi, more e spese.
E' anche probabile che i vicini non ricevono le cartelle perchè queste sono recapitate al loro domicilio fiscale non aggiornato rispetto a quello dove risiedono. in tal caso l'esattoria procede con gli accertamenti con l'attribuzione degli interessi, more e spese.
E' possibile anche che nè loro, ne chi gli ha venduto l'appartamento abbiano comunicato al Consorzio la variante. In questo caso il Consorzio, sapute le informazioni dall'Esattore, procede con gli accertamenti d'Ufficio i cui oneri vengono poi attribuiti a carico degli inadempienti.
E' ovvio quindi che è sicuramente opportuno accertare l'esatta iscrizione nei ruoli e verificare l'esatta registrazione della proprietà (superficie, volumi, ecc.) nei registri del Consorzio, così anche occorre accertarsi presso l'Esattoria che i contributi consortili intestati ancora al venditore siano stati regolarmente pagati, perchè in caso contrario dovranno essere saldati dal nuovo proprietario dell'immobile.
A PROPOSITO INVECE DI STRADE VICINALI.........
STRADE VICINALI (Legge 2248/1865, 126/58; D.L.Lgt. 1446/18)
Soggetti interessati:
"La riparazione e conservazione delle strade vicinali è a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovano o non contigue alla strada stessa, quando per diritto o consuetudine un tale carico non ricade sopra determinate proprietà o persone":
Comune nel caso di strade vicinali soggette a transito pubblico.
Ogni uso, anche temporaneo, di strade vicinali soggette a pubblico transito determina obbligo di concorrere a spese di manutenzione.
Iter procedurale:
Interessati costituiscono Consorzio "per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica".
Domanda di costituzione Consorzio inviata a Comune "da un numero di utenti che rappresenti, o che assuma a proprio carico, almeno 1/3 delle spese occorrenti", corredata da statuto consortile (Comune rappresentato nel Consorzio con voto proporzionale a concorso di spesa) e schema elenco degli utenti con relativo piano di ripartizione della spesa.
Giunta Consiliare, sentiti utenti, formula proposta per costituzione Consorzio, il cui avviso notificato ad utenti da messo comunale e pubblicato per 15 giorni su Albo pretorio in modo che interessati possano presentare ricorso.
Comune, nei 15 giorni successivi, esamina ricorsi, approva costituzione Consorzio, relativo statuto e relativo piano di ripartizione della spesa. Copia delibera pubblicata su Albo pretorio per 15 giorni..
Sindaco convoca, d'ufficio o su richiesta interessati, "annualmente o quando occorra" utenti strade vicinali per deliberare su necessità opere di manutenzione e ripartizione della spesa. Se all'assemblea non interviene almeno 50% interessati o quanto deliberato non rispettato, interviene Comune.
Progetti esecutivi opere di manutenzione e ricostruzione strade vicinali approvato da Consorzio con voto favorevole di utenti che rappresentano almeno 60% spesa, compreso Comune. Nel caso di opere che investono più Comuni, approva progetto il Comune "ove scorre il maggior tratto di strada".
Nel caso di urgenza ed inadempienze del Consorzio per strade soggette a transito pubblico, Sindaco dispone esecuzione di lavori a spese interessati. Per strade non soggette a pubblico transito, Comune può autorizzare Consorzio ad eseguire lavori nel caso di Consorzi inadempienti.
Approvazione opera equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Contro imposizione servitù di manutenzione o spese addebitate da delibera Consorzio, Comune o Prefetto, ammesso ricorso a Provincia entro 30 giorni.
Comune concorre a spese manutenzione in misura variabile (20%-50%) in relazione ad importanza della strada. Se strade vicinali non soggette a transito pubblico, compartecipazione del Comune è facoltativa e comunque inferiore a 20%.
Per far fronte a spese strade vicinali, Comune istituisce apposito fondo, anche mediante imposta addizionale su terreni e fabbricati.
Versamento contributi utenti tramite emissione ruoli da parte Comune. Ruoli pubblicati per 15 giorni in Albo pretorio, in modo che interessati possano presentare ricorso entro 30 giorni da pubblicazione, allegando perizia giurata, e resi esecutivi da esattore comunale.
In alternativa, utenti chiedono che contributo "sia in tutto od in parte corrisposto mediante prestazione in giornate di lavoro o di opere determinate".
Riparto spese rimane inalterato, salvo che non sia modificato nella riunione del Consorzio o dal Consiglio comunale.
"Contributo costituisce onere reale del fondo, ma nessuno degli utenti può essere costretto a pagare annualmente un contributo superiore al doppio dell'imposta gravante sul fondo".
Ogni uso od occupazione di suolo che modifichi, anche temporaneamente, condizioni di transito su strade vicinali, vanno autorizzate da Consorzio e, nel caso di strade soggette a pubblico transito, da Comune.
Funzioni di vigilanza su uso strade vicinali spetta al Sindaco che può ordinare di "rimuovere impedimenti ad uso strade ed esecuzione opere approvate" e di ripristinare strade abusivamente alterate.
Entità aiuto:
Per manutenzione strade vicinali ad uso pubblico ammessi contributi statali non superiori a 15% spesa sostenuta, con priorità per "località ove risulti meno sviluppata viabilità ordinaria".