giovedì 21 maggio 2009

art.37.Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.

1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a. agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati.

b. ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c. al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;

d. nei tratti di strade non di proprieta' del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica e' di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti. 2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua ital
Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica e' ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalita' stabilite nel regolamento, al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito.
Art.37 . Regolamento di Attuazione
Art. 74 (Art. 37 Cod. str.)


(Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica)
1. Il ricorso, previsto dall'articolo 37, comma 3, del Codice, e' proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso e' notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del Codice.
2. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente puo' deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L'esecuzione provvisoria e' comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici.
3. Il ricorso e' deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal ministro dei Lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione e' comunicata dal ministro al ricorrente e all'ente competente, che e' tenuto a conformarsi ad essa.

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