domenica 22 novembre 2009

STRADE...CD-ROM...e MOROSI..NON MOROSI..(esenti e non esenti) - E' ORA DI CHIARIMENTI!!!!!

In riferimento alla problematica legata all'utenza del Consorzio Stradale, in qualità di consigliere sarà mia cura, in breve tempo, presentare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio una richiesta urgente di chiarimenti circa l'esigibilità o meno dell'imposta dovuta annua per i terreni che sono serviti da STRADE PROVINCIALI di competenza esclusiva della Provincia di Roma.
E' chiaro, da quanto è stato possibile appurare, che molte delle strade in oggetto, e quindi i terreni serviti, a parere del sottoscritto siano esonerati dal pagamento dalla tassa dovuta.
Oltre al problema delle strade provinciali verrà inoltrata ulteriore istanza di chiarimenti circa la morosità presunta dell'Ente Università Agraria e i recuperi crediti effettuati dallo stesso Consorzio a carico degli utenti morosi. Non a caso il CD-ROM contenente gli identificativi degli utenti morosi dell'anno 2004 non è stato ancora trovato!!!

sabato 7 novembre 2009

DIRITTO D'ACCESSO PER I CONSIGLIERI COMUNALI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI TORINO - sentenza 31 luglio 2009 numero 2128


1.- Il diritto di accesso dei privati è nettamente differenziato da quello di cui sono titolari i Consiglieri Comunali, essendo assoggettato alle formalità e ai noti temperamenti insiti nell'impianto della legge sul procedimento il solo diritto di accesso dei privati (cittadini o imprese) disciplinato dagli artt. 22 e ss., L. n. 241/1990, ed essendo, per converso, liberato il diritto di accesso dei consiglieri comunali: 1) dall'onere della richiesta scritta; 2) dalla prova della titolarità di un interesse alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante; 3) dall'onere della motivazione della propria richiesta; 4) dal limite del controllo (purché non sia emulativo e paralizzante, dell'attività dell'ente. Finalità quest'ultima, che invece sostanzia proprio un saliente profilo del mandato elettivo).




2.- Il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del comune assume un connotato particolare, in quanto finalizzato al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al consiglio comunale, con la conseguenza che sul consigliere comunale non grava alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle e conoscerle. Unico limite, discendente peraltro da comuni canoni di proporzionalità e ragionevolezza è stato condivisibilmente rinvenuto nella formalità, minima, dell'esatta indicazione dei documenti richiesti, dei quali, ancorché non sia necessaria la menzione degli estremi identificativi precisi, occorre peraltro fornire almeno gli elementi identificativi.



3.- Il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico.



4.- Secondo la ratio dell'art. 43 del T.U.E.L., il diritto d'accesso ivi scolpito, "essendo riferito all'espletamento del mandato, investe l'esercizio del "munus" in tutte le sue potenziali implicazioni per consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale. Il diritto di accesso è stato, infatti, attribuito ai consiglieri comunali per "tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato" e, quindi, per tutte le notizie ed informazioni ritenute utili, senza alcuna limitazione. Dal termine "utili" contenuto nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del mandato".

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N. 2128/2009 Reg. Sent.

N. 797 Reg. Gen.

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA