1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a. agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati.
b. ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c. al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
d. nei tratti di strade non di proprieta' del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica e' di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti. 2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua ital
Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica e' ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalita' stabilite nel regolamento, al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito.
Art.37 . Regolamento di Attuazione
Art. 74 (Art. 37 Cod. str.)
(Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica)
1. Il ricorso, previsto dall'articolo 37, comma 3, del Codice, e' proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso e' notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del Codice.
2. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente puo' deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L'esecuzione provvisoria e' comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici.
3. Il ricorso e' deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal ministro dei Lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione e' comunicata dal ministro al ricorrente e all'ente competente, che e' tenuto a conformarsi ad essa.
giovedì 21 maggio 2009
sabato 9 maggio 2009
CHI DEVE PAGARE L'ICI.
L’imposta è dovuta dal proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli,
ovvero dal titolare di diritto reale quale l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi od il diritto di
superficie, sugli stessi immobili.
E’ altresì dovuta dal locatario di immobili concessi in locazione finanziaria e dal
concessionario per le concessioni su aree demaniali.
Perchè si deve pagare ?
L’articolo 1 (uno) della legge 504 del 30.12.1992 che ha istituito l’Imposta Comunale sugli
Immobili, afferma che il presupposto dell’imposta, è il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
L’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei
quali si è protratto il possesso.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato al Comune nel quale l’immobile insiste
interamente o prevalentemente.
Come si calcola l’imposta ?
L’imposta è calcolata applicando alla base imponibile l’aliquota stabilita dal Comune con
apposita deliberazione. La base imponibile è calcolata come segue:
· fabbricati iscritti in catasto: il valore è costituito dal prodotto che si ottiene
moltiplicando l’ammontare della rendita risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell’anno di imposizione, per i seguenti moltiplicatori:
o 100 categorie catastali del gruppo ‘A’ (ad eccezione della A/10) e categorie
catastali del gruppo ‘C’ (ad eccezione della C/1);
o 140 categorie catastali del gruppo ‘B’;
o 50 categoria catastale ‘A/10’ e categorie catastali del gruppo ‘D’;
o 34 categoria catastale ‘C/1’.
· fabbricati classificabili nel gruppo catastale ‘D’ non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: il valore
determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare (se successiva alla data di
acquisizione), secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, articolo 7,
D.L. 11.07.1992 n. 333, convertito in legge in data 08.08.1992 n. 359.
· aree fabbricabili: il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno di imposizione. In genere i Comuni hanno stabilito valori unitari di
riferimento da utilizzarsi nella determinazione del valore imponibile.
· terreni agricoli: il valore è costituito da quello che risulta applicando, all’ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque).
Nota Bene: - Dall’anno 1997 le rendite catastali, ai fini dell’applicazione dell’imposta ICI,
debbono essere ulteriormente rivalutate, una-tantum, con i seguenti coefficienti:
· 5 % - rendite catastali riferite a fabbricati urbani;
· 25 % - reddito dominicale per terreni agricoli.
Quando si deve pagare ?
L’imposta, per l’anno in corso, può essere versata con le seguenti modalità:
· versamento in due rate:
la prima rata (acconto), pari al 50% dell’imposta dovuta e calcolata sulla base
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, deve essere
versata entro il 16 giugno.
la seconda rata (saldo), differenza tra l’imposta dovuta calcolata sulla base delle
aliquote e delle detrazioni dell’anno in corso e quella versata come acconto, deve
essere versata dal 1° al 16 dicembre.
· versamento unico, intera imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle
detrazioni dell’anno in corso, da effettuare entro il 16 giugno.
Il figlio minorenne deve pagare l’I.C.I. ?
Quando il minorenne è soggetto passivo ai fini dell’ICI è tenuto al versamento dell’imposta.
In questo caso i genitori (il genitore o chi ne ha la patria potestà) debbono effettuare i
versamenti in nome e per conto del minorenne.
Come si calcola la base imponibile per un fabbricato non ultimato ?
Il fabbricato in corso di costruzione – o nel quale si stanno eseguendo interventi edilizi di
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica
- è assoggettato all’imposta (per una finzione giuridica) sulla base del valore dell’area e
senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.
Dalla data di ultimazione dei lavori (o dalla data di utilizzo dell’immobile), l’imposta è
calcolata in base alla rendita catastale definitiva dell’unità immobiliare.
Assegnazione, in una causa di separazione, dell’alloggio ad uno solo dei coniugi, chi paga
l’I.C.I. ?
In una causa di separazione, l’alloggio di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnato in
godimento ad uno solo dei coniugi. L’I.C.I. è comunque dovuta da entrambi i coniugi (per le
rispettive quote di comproprietà) in quanto la sentenza non genera un diritto reale (ed in
questo caso l’imposta sarebbe dovuta dal titolare del diritto) ma un atipico diritto personale
di godimento.
Un immobile abusivo deve essere assoggetto ad ICI ?
La legge dell’ICI privilegia lo stato di fatto rispetto allo stato di diritto, ciò significa che sono
assoggettati all’imposta, e quindi devono pagare l’ICI, anche i fabbricati costruiti
abusivamente.
Chi può utilizzare la detrazione per abitazione principale ?
La detrazione per l’abitazione principale spetta al soggetto che utilizza l’unità immobiliare
come tale.
In caso di più soggetti comproprietari (anche con quote di proprietà diverse tra di loro) che
utilizzano l’immobile come abitazione principale, la detrazione, spetta a tutti coloro che ne
hanno il possesso ripartita in quote uguali tra gli stessi (esempio: detrazione di € 103,29 da
ripartire su tre soggetti che utilizzano l’immobile – ciascuno di loro detrae la somma di €
34,43).
Il comproprietario che non utilizza l’alloggio può utilizzare l’aliquota ridotta ?
Il comproprietario che non utilizza l’alloggio deve calcolare l’imposta applicando l’aliquota
ordinaria.
ovvero dal titolare di diritto reale quale l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi od il diritto di
superficie, sugli stessi immobili.
E’ altresì dovuta dal locatario di immobili concessi in locazione finanziaria e dal
concessionario per le concessioni su aree demaniali.
Perchè si deve pagare ?
L’articolo 1 (uno) della legge 504 del 30.12.1992 che ha istituito l’Imposta Comunale sugli
Immobili, afferma che il presupposto dell’imposta, è il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
L’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei
quali si è protratto il possesso.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato al Comune nel quale l’immobile insiste
interamente o prevalentemente.
Come si calcola l’imposta ?
L’imposta è calcolata applicando alla base imponibile l’aliquota stabilita dal Comune con
apposita deliberazione. La base imponibile è calcolata come segue:
· fabbricati iscritti in catasto: il valore è costituito dal prodotto che si ottiene
moltiplicando l’ammontare della rendita risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell’anno di imposizione, per i seguenti moltiplicatori:
o 100 categorie catastali del gruppo ‘A’ (ad eccezione della A/10) e categorie
catastali del gruppo ‘C’ (ad eccezione della C/1);
o 140 categorie catastali del gruppo ‘B’;
o 50 categoria catastale ‘A/10’ e categorie catastali del gruppo ‘D’;
o 34 categoria catastale ‘C/1’.
· fabbricati classificabili nel gruppo catastale ‘D’ non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: il valore
determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare (se successiva alla data di
acquisizione), secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, articolo 7,
D.L. 11.07.1992 n. 333, convertito in legge in data 08.08.1992 n. 359.
· aree fabbricabili: il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno di imposizione. In genere i Comuni hanno stabilito valori unitari di
riferimento da utilizzarsi nella determinazione del valore imponibile.
· terreni agricoli: il valore è costituito da quello che risulta applicando, all’ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque).
Nota Bene: - Dall’anno 1997 le rendite catastali, ai fini dell’applicazione dell’imposta ICI,
debbono essere ulteriormente rivalutate, una-tantum, con i seguenti coefficienti:
· 5 % - rendite catastali riferite a fabbricati urbani;
· 25 % - reddito dominicale per terreni agricoli.
Quando si deve pagare ?
L’imposta, per l’anno in corso, può essere versata con le seguenti modalità:
· versamento in due rate:
la prima rata (acconto), pari al 50% dell’imposta dovuta e calcolata sulla base
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, deve essere
versata entro il 16 giugno.
la seconda rata (saldo), differenza tra l’imposta dovuta calcolata sulla base delle
aliquote e delle detrazioni dell’anno in corso e quella versata come acconto, deve
essere versata dal 1° al 16 dicembre.
· versamento unico, intera imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle
detrazioni dell’anno in corso, da effettuare entro il 16 giugno.
Il figlio minorenne deve pagare l’I.C.I. ?
Quando il minorenne è soggetto passivo ai fini dell’ICI è tenuto al versamento dell’imposta.
In questo caso i genitori (il genitore o chi ne ha la patria potestà) debbono effettuare i
versamenti in nome e per conto del minorenne.
Come si calcola la base imponibile per un fabbricato non ultimato ?
Il fabbricato in corso di costruzione – o nel quale si stanno eseguendo interventi edilizi di
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica
- è assoggettato all’imposta (per una finzione giuridica) sulla base del valore dell’area e
senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.
Dalla data di ultimazione dei lavori (o dalla data di utilizzo dell’immobile), l’imposta è
calcolata in base alla rendita catastale definitiva dell’unità immobiliare.
Assegnazione, in una causa di separazione, dell’alloggio ad uno solo dei coniugi, chi paga
l’I.C.I. ?
In una causa di separazione, l’alloggio di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnato in
godimento ad uno solo dei coniugi. L’I.C.I. è comunque dovuta da entrambi i coniugi (per le
rispettive quote di comproprietà) in quanto la sentenza non genera un diritto reale (ed in
questo caso l’imposta sarebbe dovuta dal titolare del diritto) ma un atipico diritto personale
di godimento.
Un immobile abusivo deve essere assoggetto ad ICI ?
La legge dell’ICI privilegia lo stato di fatto rispetto allo stato di diritto, ciò significa che sono
assoggettati all’imposta, e quindi devono pagare l’ICI, anche i fabbricati costruiti
abusivamente.
Chi può utilizzare la detrazione per abitazione principale ?
La detrazione per l’abitazione principale spetta al soggetto che utilizza l’unità immobiliare
come tale.
In caso di più soggetti comproprietari (anche con quote di proprietà diverse tra di loro) che
utilizzano l’immobile come abitazione principale, la detrazione, spetta a tutti coloro che ne
hanno il possesso ripartita in quote uguali tra gli stessi (esempio: detrazione di € 103,29 da
ripartire su tre soggetti che utilizzano l’immobile – ciascuno di loro detrae la somma di €
34,43).
Il comproprietario che non utilizza l’alloggio può utilizzare l’aliquota ridotta ?
Il comproprietario che non utilizza l’alloggio deve calcolare l’imposta applicando l’aliquota
ordinaria.
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