mercoledì 2 dicembre 2009

ANCHE CHI NON CONTROLLA E' ORA PUNIBILE DALLA CORTE DEI CONTI

QUESTA E' LA CIRCOLARE INTEGRALE RIPRESA DAL SITO DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI.

La Procura Generale della Corte dei conti ha elaborato nuove
direttive per dare corso alle denunce di danno erariale.
La Procura generale della Corte dei conti ha recentemente elaborato una nota
interpretativa nella quale sono descritte le casistiche, le modalità, i presupposti in base ai quali dare corso alle denunce ai Procuratori regionali presso le sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti; il documento è disponibile presso il
sito della Corte dei conti sotto la voce “attività della Procura generale”. Questo
documento, di grande interesse, sostituisce integralmente un documento avente lo
stesso oggetto elaborato nel febbraio del 1998; questa nota interpretativa si è resa
necessaria a seguito dell’ampliamento dei confini della giurisdizione contabile
avvenuto a seguito sia di pronunce della Corte di cassazione, sia a seguito di
interventi legislativi. Si ricorda, infatti, che la Corte di cassazione ha affermato la competenza del giudice contabile non solo sulla responsabilità di amministratori o
dipendenti per danni causati alla Pubblica amministrazione, ma anche per danni
causati ad enti pubblici economici ed a società a partecipazione pubblica.
Il Procuratore generale che sottoscrive il suddetto documento, raccomanda alle
autorità destinatarie (Ministri, Presidenti di Giunte regionali, Presidenti di
amministrazioni Provinciali, Sindaci, ecc) di curarne la comunicazione ai titolari
degli uffici tenuti ai relativi adempimenti; in particolare, con riferimento ai Sindaci, si precisa che essi dovranno fare in modo che ne abbiano notizia i dirigenti, i collegi dei revisori, gli organi del controllo interno, le aziende ed istituzioni dipendenti, nonché i presidenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali.
Soggetti tenuti all’obbligo della denuncia
Per gli enti locali, così come precisato dagli articoli 93 e 239 del Tuel, l’obbligo della denuncia si riferisce ad amministratori, dirigenti e revisori che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di un rapporto specifico, di fatti che diano luogo a danni provenienti da violazioni degli obblighi di servizio.
La nota afferma che la denuncia dei fatti dannosi costituisce il presupposto essenziale per l’attivazione del sistema giurisdizionale diretto all’accertamento di responsabilità amministrative; pertanto, è un atto dovuto, anche tenuto conto che l’articolo 1, comma 3, della legge 20/1994, chiama a rispondere del danno erariale anche coloro che, con l’avere “omesso o ritardato la denuncia”, abbiano determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento. La nota precisa che, in particolare, l’obbligo alle denuncia riguarda i soggetti che sono competenti della regolarità 2 amministrativa e contabile dell’azione amministrativa. Sono invece esentati dall’obbligo in questione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Dlgs. 286/1999, gli addetti al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti ed al controllo strategico. Ciò non esclude che l’obbligo di denuncia di danno erariale rimane in capo a coloro che (amministratori, dirigenti, revisori), sono destinatari delle relazioni elaborate da coloro che svolgono le suddette tipologie di controllo.
Sempre con riferimento all’obbligo di denuncia, il documento richiama anche
l’articolo 23, comma 5, della legge 289/2002, che stabilisce che, in ogni caso, i
provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, debbono essere trasmessi
alla competente Procura della Corte dei conti.
Con riferimento alle società per azioni a partecipazione pubblica, l’obbligo della
denuncia fa capo al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale.
Presupposti, contenuto e tempi delle denunce.
Il presupposto perché sorga l’obbligo di denuncia è il verificarsi di un fatto dannoso per la finanza pubblica; questo obbligo è legato alla conoscenza o alla possibilità di conoscenza di questi fatti dannosi, attraverso l’uso della ordinaria diligenza professionale, che è connessa alla qualifica ed alle funzioni che concretamente vengono espletate da quel determinato soggetto.
La nota precisa che per fatto dannoso non si deve intendere solo quello derivante da
un comportamento illecito, ma quello che coincida anche con l’effettivo pregiudizio
del patrimonio dell’amministrazione, sotto il profilo del danno emergente o del lucro
cessante, ovvero, con la lesione del bene immagine di cui è titolare l’amministrazione danneggiata, nel caso di danno non patrimoniale.
Il documento ricorda che, per coloro che sono soggetti all’obbligo della denuncia, la
norma prevede che il contenuto della medesima deve comprendere “tutti gli elementi
raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni”, e cioè:
l’indicazione del fatto dannoso, l’importo del presunto danno subito
dall’amministrazione ed eventualmente l’indicazione nominativa di coloro cui possa
essere presuntivamente imputato l’evento lesivo.
La denuncia deve essere immediata e documentata; cioè, deve avvenire
tempestivamente (infatti si ricorda che anche la ritardata denuncia è equiparata alla
omessa denuncia nel caso che ad essa consegua la prescrizione) e deve contenere
tutti gli elementi necessari per consentire alle Procure, ove ne ricorrano gli estremi, l’avvio delle iniziative di competenza.
Attività in capo agli enti che hanno rilevato i fatti dannosi.
La nota della Procura Generale della Corte dei conti, chiarisce anche che l’avere
adempiuto, con tempestività e completezza, all’obbligo di denuncia, non fa venire
meno in capo alle singole amministrazioni, i poteri che ad esse competono in
relazione ai fatti emersi. In particolare, si richiama la facoltà di “costituire in mora”, 3 mediante intimazione o richiesta scritta ai sensi degli articolo 1219 e 2943del codice civile, i responsabili del danno, al fine di interrompere la decorrenza del termine di prescrizione; l’amministrazione, inoltre, in attesa che si definisca il procedimento presso il giudice contabile, ha il potere di assumere proprie iniziative per conseguire la refusione del danno. Queste azioni dovranno essere comunicate alla Procura della Corte dei conti; così pure, tutti i fatti nuovi di cui venga a conoscenza l’amministrazione, che attengano i fatti denunciati, dovranno essere segnalati al giudice contabile.

domenica 22 novembre 2009

STRADE...CD-ROM...e MOROSI..NON MOROSI..(esenti e non esenti) - E' ORA DI CHIARIMENTI!!!!!

In riferimento alla problematica legata all'utenza del Consorzio Stradale, in qualità di consigliere sarà mia cura, in breve tempo, presentare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio una richiesta urgente di chiarimenti circa l'esigibilità o meno dell'imposta dovuta annua per i terreni che sono serviti da STRADE PROVINCIALI di competenza esclusiva della Provincia di Roma.
E' chiaro, da quanto è stato possibile appurare, che molte delle strade in oggetto, e quindi i terreni serviti, a parere del sottoscritto siano esonerati dal pagamento dalla tassa dovuta.
Oltre al problema delle strade provinciali verrà inoltrata ulteriore istanza di chiarimenti circa la morosità presunta dell'Ente Università Agraria e i recuperi crediti effettuati dallo stesso Consorzio a carico degli utenti morosi. Non a caso il CD-ROM contenente gli identificativi degli utenti morosi dell'anno 2004 non è stato ancora trovato!!!

sabato 7 novembre 2009

DIRITTO D'ACCESSO PER I CONSIGLIERI COMUNALI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI TORINO - sentenza 31 luglio 2009 numero 2128


1.- Il diritto di accesso dei privati è nettamente differenziato da quello di cui sono titolari i Consiglieri Comunali, essendo assoggettato alle formalità e ai noti temperamenti insiti nell'impianto della legge sul procedimento il solo diritto di accesso dei privati (cittadini o imprese) disciplinato dagli artt. 22 e ss., L. n. 241/1990, ed essendo, per converso, liberato il diritto di accesso dei consiglieri comunali: 1) dall'onere della richiesta scritta; 2) dalla prova della titolarità di un interesse alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante; 3) dall'onere della motivazione della propria richiesta; 4) dal limite del controllo (purché non sia emulativo e paralizzante, dell'attività dell'ente. Finalità quest'ultima, che invece sostanzia proprio un saliente profilo del mandato elettivo).




2.- Il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del comune assume un connotato particolare, in quanto finalizzato al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al consiglio comunale, con la conseguenza che sul consigliere comunale non grava alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle e conoscerle. Unico limite, discendente peraltro da comuni canoni di proporzionalità e ragionevolezza è stato condivisibilmente rinvenuto nella formalità, minima, dell'esatta indicazione dei documenti richiesti, dei quali, ancorché non sia necessaria la menzione degli estremi identificativi precisi, occorre peraltro fornire almeno gli elementi identificativi.



3.- Il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico.



4.- Secondo la ratio dell'art. 43 del T.U.E.L., il diritto d'accesso ivi scolpito, "essendo riferito all'espletamento del mandato, investe l'esercizio del "munus" in tutte le sue potenziali implicazioni per consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale. Il diritto di accesso è stato, infatti, attribuito ai consiglieri comunali per "tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato" e, quindi, per tutte le notizie ed informazioni ritenute utili, senza alcuna limitazione. Dal termine "utili" contenuto nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del mandato".

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N. 2128/2009 Reg. Sent.

N. 797 Reg. Gen.

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA