TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Articolo 14 - Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
GIURISPRUDENZA.
Corte di Cassazione Civile, sezione terza - Sentenza n. 9546 del 22/04/2010
Circolazione stradale - Artt. 14 e 31 del Codice della Strada - Sinistro stradale causato dallo spargimento sul manto stradale di materiale assorbente reso viscido dalla pioggia - Il manto stradale reso viscido non è da addebitare esclusivamente alla pioggia caduta, ma è da considerare un elemento di pericolosità della strada conseguente all'attività compiuta dall'ente che ha provveduto allo spargimento del materiale assorbente senza provvedere alla sua successiva rimozione.
Corte di Cassazione Civile, sezione terza - Sentenza n. 24428 del 19/11/2009
Circolazione stradale - Art. 14 del Codice della Strada - Tutela e manutenzione delle strade - Responsabilità - Insidia - L'insidia non è una situazione di fatto alla quale conseguono sempre e necessariamente determinate conseguenze giuridiche fisse e prestabilite, ma è semplicemente una situazione di fatto potenzialmente dannosa che per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità integra una situazione di pericolo occulto.
Corte di Cassazione Civile, sezione terza - Sentenza n. 24422 del 19/11/2009
Circolazione stradale - Art. 14 del Codice della Strada - Tutela e manutenzione delle strade - Responsabilità - Se l'utente della strada pubblica agisce per il risarcimento invocando l'anomalia di essa sotto il profilo dell'obbiettiva invisibilità (insidia) e della soggettiva imprevedibilità (trabocchetto), deve provare l'esistenza di entrambi i requisiti. L'accadimento, poi, va valutato con riguardo ad ogni circostanza oggettiva e soggettiva rapportata al soggetto cui si riferisce, sicchè un fatto può risultare prevedibile per una persona ed imprevedibile per un'altra.
Corte di Cassazione Civile, sezione terza - Sentenza n. 24419 del 19/11/2009
Circolazione stradale - Art. 14 del Codice della Strada - Tutela e manutenzione delle strade - Responsabilità - Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
Corte di Cassazione Civile, sezione terza - Sentenza n. 16374 del 16/07/2009
Circolazione stradale - Art. 2 e 14 del Codice della Strada - Classificazione, titolarità e manutenzione della sede stradale - Responsabilità civile - L’ente proprietario della strada risponde sempre dell'insidia non prevedibile essendo tenuto all'immediata rimozione di oggetti pericolosi ma facilmente ed immediatamente eliminabili.
Corte di Cassazione Civile, sezione prima - Sentenza n. 11543 del 19/05/2009
Circolazione stradale - Art. 14 del Codice della Strada - Rimozione dei veicoli in stato di abbandono sulle strade - Il principio per cui i proprietari od i concessionari di strade pubbliche hanno l'obbligo (ai sensi dall'art. 14 C.d.S.) di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia d'esse, è da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e se del caso demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta d'intralcio, sia di quelli abbandonati, e di sostenere i relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo.
Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Ordinanza n. 5818 del 10/03/2009
Circolazione stradale - Art. 14 del Codice della Strada - Il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni provocati da difetto di manutenzione di una strada è da ritenere sospeso ove il Comune, che della strada è proprietario, espressamente interpellato in proposito dal danneggiato, fornisca a quest'ultimo, con atto formale, una falsa od erronea informazione, ponendo così un obiettivo ostacolo all'esercizio del diritto.
Corte di Cassazione Civile, sezione terza - Sentenza n. 1691 del 23/01/2009
Circolazione stradale - Art. 14 del Codice della Strada - Buche in carreggiata - La responsabilità è del Comune, a prescinderedalla superfice dello stesso - La "zonizzazione" comporta per un grande Comune, sul piano meramente fattuale, un maggiore grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni del demanio stradale, con conseguente responsabilità del Comune stesso per i danni da essi cagionato, salvo ricorso del caso fortuito.
Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza 36475 del 23/09/2008.
Circolazione stradale - Responsabilità penale - Buca in carreggiata - Grava sul sindaco e sul dirigente dell’ufficio la responsabilità penale se l’eliminazione dei pericoli per l'utente della strada è parte dei doveri degli uffici competenti dell'ente locale.
Corte di Cassazione Civile, sezione terza - Sentenza n. 19941 del 18/07/2008
Circolazione stradale - Art. 14 del Codice della Strada - Incidente causato da un difetto della sede stradale: se il dislivello tra carreggiata e banchina è insidioso, il Comune è tenuto a risarcire l'utente danneggiato.
Corte di Cassazione Civile, sezione terza - Sentenza 10689 del 24/04/2008.
Circolazione stradale - Responsabilità civile - Incidente in autostrada: nelle cause di risarcimento dei danni subiti dagli automobilisti per la presenza di un ostacolo su carreggiata autostradale, il danno va configurato come inadempimento della società: la prova della negligenza non compete al danneggiato (art 2051 cc).
Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza 6267 del 08/02/2008.
Circolazione stradale - Art. 589 C.P. - Incidente stradale mortale causato da buche in carreggiata prive di idonea segnalazione - Responsabile è sempre l'appaltatore, preposto alla manutenzione della strada.
Corte di Cassazione Civile, sezione terza - Sentenza 390 del 11/01/2008.
Circolazione stradale - Incidente stradale provocato da insidia - Responsabilità - L'onere della prova circa l'accaduto va diviso tra le parti.
lunedì 9 agosto 2010
mercoledì 28 luglio 2010
mercoledì 16 giugno 2010
AVVISO A TUTTI COLORO CHE PAGANO IL CONSORZIO!!!
SI AVVISANO I CITTADINI DI GALLICANO, UTENTI DEL CONSORZIO STRADALE, PROPRIETARI DI TERRENI CHE NON RICADONO NELL'ELENCO DELLE STRADE CONSORTILI, (STATALI, PROVINCIALI E COMUNALI) CHE POSSONO RIVOLGERSI CON LA DOCUMENTAZIONE IDONEA (FOGLIO CATASTALE) PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO STRADALE AL FINE DELLA RICHIESTA DI SGRAVIO ED ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE.
venerdì 23 aprile 2010
LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI!!!
MI RIVOLGO A LEI PRESIDENTE BETTI PER DIRLE CHE, CHI NON PAGA , HO FA LE ORECCHIE DA MERCANTE,DOPO PIU' INVII DI BOLLETTINI DI PAGAMENTO, SIA VERSO UTENTI PRIVATI ,ENTI, O AZIENDE CHE RICADANO SUL NOSTRO TERRITORIO CHE ESISTE LA SOCIETA' GERIT EQUITALIA.
NON SI FANNO SCONTI A NESSUNO.
CON QUESTE POCHE RIGHE EGREGIO PRESIDENTE PER RICORDARLE L'IMPEGNO PRESO VERSO I NOSTRI ELETTORI.(TRASPARENZA E ONESTA').
NON SI FANNO SCONTI A NESSUNO.
CON QUESTE POCHE RIGHE EGREGIO PRESIDENTE PER RICORDARLE L'IMPEGNO PRESO VERSO I NOSTRI ELETTORI.(TRASPARENZA E ONESTA').
lunedì 22 febbraio 2010
IL PRESIDENTE BETTI : IL TIPICO ESEMPIO DI QUANDO LA MANO DESTRA NON SA COSA FA LA MANO SINISTRA!


Preoccupazione che deriva da un semplice fatto. Noi, tra gli altri punti, le abbiamo chiesto di conoscere la toponomastica aggiornata con l'elenco aggiornato delle strade consortili, comunali e provinciali.
Lei, dall'alto del suo "scranno" rispondendo quasi piccato ci ricorda quelli che sono i nostri "compiti istituzionali" e per restare nel tema dell'interrogazione, ci risponde che alla data attuale non esiste alcun elenco fornitoci dal Comune rispetto alle competenze viarie.
Ebbene Presidente, senza volere mancare di rispetto alla sua intelligenza, ci permetta di auspicare che la risposta a noi dataci e da lei firmata, non sia altro che l'elaborazione svolta da altra persona e da lei solo sottoscritta.
Perchè se così non fosse, sarebbe preoccupante comprendere come in una comunicazione risponda in un modo ed in un'altra e sempre sua comunicazione, scrive in modo contrario rispetto alla precedente.
Comprendiamo che oramai la situazione che sembra degenerata nel nostro Comune, rende difficile mantenere un minimo di coerenza, ma come si usa dire vi è un limite a tutto.
Egregio Presidente ci accingiamo a spiegarle, con parole povere, queste incongruenze.
Lei nella risposta inviataci il 19.02.2010 con prot. n. 34 scrive testualmente: "al momento attuale confermiamo che in atti del Consorzio è stato rinvenuto l'elenco delle strade consortili che risale al 1962, e che il Consorzio nella persona del sottoscritto si è premurato già di avere dal Comune l'elenco di quelle provinciali e comunali in modo da conoscere per differenza quelle consortili"; poi subito dopo aggiunge: "non appena le casse del Consorzio lo consentiranno verrà proposto il lavoro di censimento di tutte le strade .....".
Ma Egregio Presidente, nella convocazione fattaci per il CdA del 29.01.2010 e consegnatoci il 20.01.2010 (quindi precedentemente alla sua risposta alla nostra interrogazione) al punto 3) esiste: nota del Comune 17895/09 con la quale comunica l'elenco delle strade comunali e provinciali nel territorio di competenza, conseguenti decisioni.
Ci faccia capire!
Ma se il Comune ha fornito l'elenco delle strade, perchè asserisce nella sua ultima risposta che l'elenco delle strade consortili risale al 1962?
E perchè se il Comune ha fornito questo elenco, vuole fare (appena le casse lo permetteranno) un nuovo censimento delle strade?
Presidente ma questo elenco esiste o no?
Ma in special modo non ci è ben chiaro un altro "passo" della sua nota:"..che a termini di Statuto coloro che hanno dimostrato lo loro totale estraneità al Consorzio, perchè le proprietà sono servite e confinano esclusivamente con strade comunali o provinciali, sono stati cancellati dagli archivi consortili". Quindi di conseguenza (e questo lo pensiamo noi) chi è stato anticipatamente ben informato ha potuto cancellare la sua posizione negli elenchi degli utenti, dimostrando di non usufruire delle strade consortili. Chi invece, pur possedendo una proprietà nelle medesime strade non è stato informato, non ha potuto regolarizzare la sua posizione e quindi ha continuato a pagare il contributo per chissà quanti anni, pur non avendo alcun obbligo con il consorzio stesso. DUE PESI E DUE MISURE QUINDI. VERO PRESIDENTE?
A cosa serve procedere ad un nuovo censimento delle strade quando agli atti vi sono già precedenti che ne hanno permesso la cancellazione dalla lista degli utenti? CI SPIEGHI QUESTO!
Ci spieghi, nella piena trasparenza, in che posizione contributiva si trova l'Università Agraria!
Questi saranno i prossimi nostri suggerimenti che tratteremo in sede consigliare con l'ausilio preliminare delle Autorità competenti.
lunedì 15 febbraio 2010
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO ADOTTA LA LINEA DURA? NOI NON SAREMO DA MENO!!!
Lo scorso 16 gennaio è stata protocollata presso la segreteria del consorzio stradale una interrogazione, (vedi post successivo) a mia firma e dell'altro consigliere di minoranza Angelo Randolfi, indirizzata al Presidente Mario Betti.
Alla data attuale nessuna risposta da parte del consorzio, alle richieste esplicitate!
Precisiamo e confermiamo che se non perverrà alcuna risposta alla nostra interrogazione entro il termine previsto per legge, si provvederà da parte nostra a presentare all'Autorità Giudiziaria apposita ed analitica denuncia, chiedendo alla stessa di intervenire al fine del rispetto della normativa legislativa vigente.
Federico Tabolacci e Angelo Randolfi.
Alla data attuale nessuna risposta da parte del consorzio, alle richieste esplicitate!
Precisiamo e confermiamo che se non perverrà alcuna risposta alla nostra interrogazione entro il termine previsto per legge, si provvederà da parte nostra a presentare all'Autorità Giudiziaria apposita ed analitica denuncia, chiedendo alla stessa di intervenire al fine del rispetto della normativa legislativa vigente.
Federico Tabolacci e Angelo Randolfi.
sabato 16 gennaio 2010
venerdì 15 gennaio 2010
lunedì 4 gennaio 2010
Iscriviti a:
Post (Atom)