Cosa e' un Consorzio Stradale?
Il Consorzio Stradale è l'Ente Locale Autonomo, istituito in conformità alle norme del Decreto Luogotenenziale n° 1446 del 1 settembre 1918 - tutt'ora vigente; si occupa della manutenzione delle sedi stradali e gestione dei relativi servizi Tecnico Amministrativi esistenti nel territorio consorziato.
Come si fa a costituire un Consorzio Stradale?
Il Consorzio Stradale può essere istituito anche con un atto notarile, in tal caso sono vincolati alle norme statutarie i soli aderenti (le firme di adesione devono essere autenticate dal notaio).
Il Consorzio Stradale Obbligatorio istituito ai sensi del D.L.L. 1446/18 viene invece costituito con spese molto più contenute, con una delibera del Consiglio Comunale, su domanda conforme alle disposizioni di almeno 1/3 degli interessati e predisposizione di talune documentazioni prescritte dalle norme. In questo caso il Consorzio vincola alla partecipazione tutti i proprietari di immobili ricadenti nel perimetro territoriale consorziato, siano essi favorevoli o no. Il Comune può (e spesso lo fa) può istituire d'Ufficio un Consorzio Stradale fino a quando ne stabilisca un interesse ed un uso pubblico.
Qualora si viene a determinare un uso pubblico delle vie consortili, il Comune sarà obbligato a partecipare alle spese consortili in misura variabile dal 20% al 50% del bilancio ed in relazione all'importanza della strada.
Perchè ricevo una cartella esattoriale per pagare il Consorzio Stradale?
I Consorzi Stradali istituiti ai sensi del D.L.L. 1446/18 riscuotono i contributi nei modi e con i privilegi delle imposte dirette. Vale a dire che se i vari statuti non dispongono altrimenti, il Consorzio non si deve occupare di "rincorrere" gli utenti per ottenere il pagamento delle quote stabilite dall'assemblea, ma una volta compilato e calcolato il ruolo, trasferisce all'Esattoria il compito di riscuotere i contributi tramite cartelle; le somme incassate vengono versate direttamente sul conto del Consorzio a termini di legge.
Perchè i pagamenti non arrivano all'indirizzo che ho comunicato al Consorzio?
La nuova legge sulla riscossione dei tributi affidata alle Esattorie comunali prevede la intestazione nelle cartelle al primo proprietario ed al suo domicilio fiscale e cioè all'indirizzo registrato all'anagrafe tributaria collegato al codice fiscale del contribuente.
Spesso il domicilio effettivo dell'utente è differente da quello fiscale, e perciò si creano le disfunzioni lamentate.
Come si calcola la quota consortile?
Ogni statuto contiene i criteri di ripartizione delle spese basati prevalentemente sulle caratteristiche della proprietà, e cioè la superficie del lotto, la cubatura o vani realizzati, l'uso abitativo o commerciale della proprietà, il fronte stradale, ecc.
La somma stabilita dall'assemblea viene quindi ripartita, con le percentuali previste nello statuto, fra tutti gli utenti in relazione alle consistenze della proprietà dei singoli proprietari.
Ho venduto la proprietà, ma seguitano ad arrivare corrispondenze e quote da pagare. come faccio per cancellarmi dal Consorzio?
E' sufficiente scrivere presso l'amministrazione del Consorzio allegando la copia dell'atto di compra-vendita o una dichiarazione sostitutiva contenente tutti i dati relativi all'atto, alla indicazione catastale, alla consistenza immobiliare ed ai dati relativi ai nuovi proprietari, chiedendo al Consorzio di effettuare la variazione. Tale variazione potrà essere operativa solo nei ruoli successivi non ancora in esazione.
Ho comperato un lotto e/o appartamento nel Consorzio che devo fare?
Qualora non lo avesse fatto il venditore, dovrà comunicarlo al Consorzio nelle modalità indicate nella risposta al quesito precedente a questo.
E' vero che posso detrarre il contributo pagato al Consorzio dalla dichiarazione dei redditi?
Si, trattandosi di un Consorzio Obbligatorio ai sensi e per effetto del d.p.r. n° 597 del 29.09.1973 il contributo è detraibile fiscalmente.
I miei vicini dicono di non pagare il Consorzio e' possibile? perchè invece io devo pagare?
Innanzitutto è possibile che i suoi vicini ricevano le cartelle ed abbiano deciso di non volerle pagare, in tal caso l'esattoria a tempo debito si attiverà attribuendo loro gli interessi, more e spese.
E' anche probabile che i vicini non ricevono le cartelle perchè queste sono recapitate al loro domicilio fiscale non aggiornato rispetto a quello dove risiedono. In tal caso l'Esattoria procede con gli accertamenti con l'attribuzione degli interessi, more e spese.
E' anche probabile che i vicini non ricevono le cartelle perchè queste sono recapitate al loro domicilio fiscale non aggiornato rispetto a quello dove risiedono. in tal caso l'esattoria procede con gli accertamenti con l'attribuzione degli interessi, more e spese.
E' possibile anche che nè loro, ne chi gli ha venduto l'appartamento abbiano comunicato al Consorzio la variante. In questo caso il Consorzio, sapute le informazioni dall'Esattore, procede con gli accertamenti d'Ufficio i cui oneri vengono poi attribuiti a carico degli inadempienti.
E' ovvio quindi che è sicuramente opportuno accertare l'esatta iscrizione nei ruoli e verificare l'esatta registrazione della proprietà (superficie, volumi, ecc.) nei registri del Consorzio, così anche occorre accertarsi presso l'Esattoria che i contributi consortili intestati ancora al venditore siano stati regolarmente pagati, perchè in caso contrario dovranno essere saldati dal nuovo proprietario dell'immobile.
A PROPOSITO INVECE DI STRADE VICINALI.........
STRADE VICINALI (Legge 2248/1865, 126/58; D.L.Lgt. 1446/18)
Soggetti interessati:
"La riparazione e conservazione delle strade vicinali è a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovano o non contigue alla strada stessa, quando per diritto o consuetudine un tale carico non ricade sopra determinate proprietà o persone":
Comune nel caso di strade vicinali soggette a transito pubblico.
Ogni uso, anche temporaneo, di strade vicinali soggette a pubblico transito determina obbligo di concorrere a spese di manutenzione.
Iter procedurale:
Interessati costituiscono Consorzio "per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica".
Domanda di costituzione Consorzio inviata a Comune "da un numero di utenti che rappresenti, o che assuma a proprio carico, almeno 1/3 delle spese occorrenti", corredata da statuto consortile (Comune rappresentato nel Consorzio con voto proporzionale a concorso di spesa) e schema elenco degli utenti con relativo piano di ripartizione della spesa.
Giunta Consiliare, sentiti utenti, formula proposta per costituzione Consorzio, il cui avviso notificato ad utenti da messo comunale e pubblicato per 15 giorni su Albo pretorio in modo che interessati possano presentare ricorso.
Comune, nei 15 giorni successivi, esamina ricorsi, approva costituzione Consorzio, relativo statuto e relativo piano di ripartizione della spesa. Copia delibera pubblicata su Albo pretorio per 15 giorni..
Sindaco convoca, d'ufficio o su richiesta interessati, "annualmente o quando occorra" utenti strade vicinali per deliberare su necessità opere di manutenzione e ripartizione della spesa. Se all'assemblea non interviene almeno 50% interessati o quanto deliberato non rispettato, interviene Comune.
Progetti esecutivi opere di manutenzione e ricostruzione strade vicinali approvato da Consorzio con voto favorevole di utenti che rappresentano almeno 60% spesa, compreso Comune. Nel caso di opere che investono più Comuni, approva progetto il Comune "ove scorre il maggior tratto di strada".
Nel caso di urgenza ed inadempienze del Consorzio per strade soggette a transito pubblico, Sindaco dispone esecuzione di lavori a spese interessati. Per strade non soggette a pubblico transito, Comune può autorizzare Consorzio ad eseguire lavori nel caso di Consorzi inadempienti.
Approvazione opera equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Contro imposizione servitù di manutenzione o spese addebitate da delibera Consorzio, Comune o Prefetto, ammesso ricorso a Provincia entro 30 giorni.
Comune concorre a spese manutenzione in misura variabile (20%-50%) in relazione ad importanza della strada. Se strade vicinali non soggette a transito pubblico, compartecipazione del Comune è facoltativa e comunque inferiore a 20%.
Per far fronte a spese strade vicinali, Comune istituisce apposito fondo, anche mediante imposta addizionale su terreni e fabbricati.
Versamento contributi utenti tramite emissione ruoli da parte Comune. Ruoli pubblicati per 15 giorni in Albo pretorio, in modo che interessati possano presentare ricorso entro 30 giorni da pubblicazione, allegando perizia giurata, e resi esecutivi da esattore comunale.
In alternativa, utenti chiedono che contributo "sia in tutto od in parte corrisposto mediante prestazione in giornate di lavoro o di opere determinate".
Riparto spese rimane inalterato, salvo che non sia modificato nella riunione del Consorzio o dal Consiglio comunale.
"Contributo costituisce onere reale del fondo, ma nessuno degli utenti può essere costretto a pagare annualmente un contributo superiore al doppio dell'imposta gravante sul fondo".
Ogni uso od occupazione di suolo che modifichi, anche temporaneamente, condizioni di transito su strade vicinali, vanno autorizzate da Consorzio e, nel caso di strade soggette a pubblico transito, da Comune.
Funzioni di vigilanza su uso strade vicinali spetta al Sindaco che può ordinare di "rimuovere impedimenti ad uso strade ed esecuzione opere approvate" e di ripristinare strade abusivamente alterate.
Entità aiuto:
Per manutenzione strade vicinali ad uso pubblico ammessi contributi statali non superiori a 15% spesa sostenuta, con priorità per "località ove risulti meno sviluppata viabilità ordinaria".